I TESTI UFFICIALI DEL VATICANO
SULLA QUESTIONE TRANSESSUALE
DALL'AGENZIA DI STAMPA "ADISTA" ©

DOC-1313. CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Le persone transessuali rientrano nel novero delle patologie meramente psichiche" e non possono diventare religiosi, frati, monaci, monache o suore. E se già lo sono devono essere espulse dalle Istituzioni religiose alle quali appartengono.
Così, dopo la "dottrina definitiva" che chiude per sempre l'accesso delle donne all'Ordinazione sacerdotale (Ordinatio sacerdotalis, 1994), dopo l'ultima disposizione della Congregazione per il Culto Divino che vieta di ammettere persone omosessuali al sacramento dell'Ordine (v. Adista n. 89/02), e dopo la recentissima scomunica a quelle donne che, secondo la Congregazione per la Dottrina della fede (CdF), hanno attentato all'ordinazione sacerdotale (v. in questo stesso numero), arriva in queste ore un altro drastico divieto vaticano.
Questa volta oggetto e destinatari della disposizione sono le persone transessuali, ma, stranamente, non in ordine all'ammissione al sacerdozio, ma all'ammissione alla Vita Religiosa. Pertanto, da ora in poi, le persone transessuali riconosciute tali non potranno essere ammesse alla Vita Religiosa (Ordini clericali, Congregazioni e Ordini monastici, maschili e femminili) e quelle che già fanno parte di una di queste istituzioni e venissero riconosciute transessuali, dovranno essere espulse.
Le nuove disposizioni sono contenute in una nota della CdF e affidate al dicastero vaticano competente per i Religiosi che, con lettera circolare e "segreta" (è il testo stesso a chiedere massima riservatezza), le ha trasmesse ai superiori e alle superiore generali delle Congregazioni religiose e degli Ordini di tutto il mondo.
Di seguito, i due documenti.

LA LETTERA DELLA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI AI SUPERIORI E ALLE SUPERIORE
Congregazione per gli Istituti di Via Consacrata e le Società di Vita Apostolica
Città del Vaticano, 15 gennaio 2003
Prot. SpR 520/81

Rev.mo Superiore generale
Rev.ma Superiora Generale
Dato il fenomeno del transessualismo nella società odierna, si rende necessaria un'informazione attinente alle questioni canoniche che tale fenomeno pone nell'ambito della vita consacrata, per venire in aiuto ai Superiori e alle Superiore competenti che si trovano ad affrontare tali questioni. A questo scopo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto un Appunto circa i risvolti canonici del transessualismo in ordine alla Vita Consacrata, che accludiamo, per ricondurre la complessa problematica a valutazioni e a linee direttive rispondenti a criteri dottrinali e disciplinari comuni.
Per evitare l'applicazione di criteri di giudizio non coerenti e uniformi, il Santo Padre ha stabilito, fino a diversa disposizione, di demandare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la soluzione dei casi di transessualismo che si presentassero.
I Superiori e le Superiore competenti debbono usare la massima prudenza nell'ammettere all'Istituto o Società persone che siano affette da transessualismo. Questo fenomeno, infatti, pone problemi riguardo all'assunzione della castità celibataria, in quanto l'offerta di sé a Dio nella conformazione a Cristo vergine, è fatta dalla persona nella sua totalità e nella sua integrazione corporale e psico-spirituale. Si pongono, quindi, non solo problemi di liceità dell'ammissione al noviziato e ai voti, come nei casi di dubbio, ma anche di validità, nei casi certi. Per queste ragioni è necessario distinguere chiaramente i casi di vero transessualismo da altre forme, concomitanti o meno, di intersessualità o di altre patologie psicologiche.
Altrettanto gravi dal punto di vista canonico sono le conseguenze per un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica che volontariamente si sottoponesse all'intervento chirurgico di cambiamento di sesso: l'espulsione dalla casa religiosa o dalla casa della Società (cc. 703 e 746 CIC; 498, §§ 1-2 e 551 CCEO); l'irregolarità (cc. 1041, 5° e 1044, § 1, 3° CIC; 762, § 1, 5° e 763, 2 CCEO) a ricevere e ad esercitare gli ordini per grave mutilazione del proprio corpo.
Di conseguenza, quando si ricorre alla Congregazione per la Dottrina della Fede, si deve trasmettere scrupolosamente ed esattamente a detta Congregazione copia dell'intera cartella clinica o, almeno, i documenti attinenti le indagini psicologiche, insieme agli accertamenti clinici circa l'identità cromosomica. Si deve anche
trasmettere la sentenza del Tribunale civile o di uffici equiparati, relativi alle persone interessate, tenendo però presente che circa la condizione sessuale del fedele agli effetti canonici ciò che conta è la trascrizione fatta inizialmente nei registri parrocchiale e diocesano, per cui anche in caso di mutamento di sesso per mezzo di
un intervento chirurgico e di conseguente cambiamento anagrafico nell'ambito civile, nulla cambia rispetto alla condizione canonica iniziale.
Infine, data la complessità e la delicatezza della questione, si chiede a tutti i destinatari di questa lettera circolare di mantenerla, insieme all'allegato Appunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella massima riservatezza e di farne solo un uso interno all'istituto o Società per i fini indicati.
In Cristo,
aff.mo Eduardo Card. Martinez Somalo
Prefetto
Piergiorgio Silvano Nesti, CP
Segretario


Congregazione per la Dottrina della Fede.
APPUNTI CIRCA I RISVOLTI CANONICI DEL TRANSESSUALISMO IN ORDINE ALLA VITA CONSACRATA

I problemi legati all'identità sessuale ed al cambiamento di sesso costituiscono un elemento pressoché assodato nell'attuale cultura e non mancano di sollevare importanti problemi anche in ambito ecclesiale. Molte questioni riguardanti la sessualità non sono tuttavia ancora sufficientemente approfondite dalla scienza. In particolare, il problema della determinazione del sesso del soggetto umano è una questione attualmente dibattuta, dal momento che alcuni vogliono separare e quasi contrapporre i diversi elementi che costituiscono il sesso, operando una dicotomia tra l'aspetto corporeo e l'aspetto psichico. Secondo l'antropologia cristiana, tale dicotomia assoluta non può essere ammessa: come, infatti, non si può dividere la persona in elemento corporeo e in elemento psichico, così la sessualità non si determina considerando unicamente l'aspetto del corpo di un soggetto, uomo o donna, ma nemmeno valutandone esclusivamente la componente psichica, maschile o femminile che sia; è una realtà complessa, alla cui individuazione concorrono sia gli elementi di ordine fisico, sia gli elementi di ordine psichico.
Indubbiamente l'elemento corporeo, che assume come indici più significativi il sesso genetico, il sesso gonadico e il sesso fenotipico, risulta essere di fondamentale importanza per l'attribuzione del sesso, anche per la sua immediata constatazione.
La dissociazione tra la componente fisica e la componente psichica della sessualità comporta gravi squilibri intrapsichici e configura una situazione patologica della personalità. Nello sviluppo della persona a completare l'identità sessuale intervengono infatti progressivamente le cosiddette strutture psicologico-coscienziali: esse rientrano nella norma, quando sono in armonia con l'elemento biologico fondamentale, il sesso genetico; sono invece patologiche se si trovano in disarmonia con detto elemento biologico.
Tra le anomalie psico-sessuali si colloca il transessualismo, una rara patologia che può essere descritta come la condizione di un soggetto che è sessualmente definito dal punto di vista anatomico, ma che ha sviluppato la convinzione di trovarsi in un corpo sbagliato e che pertanto nutre il desiderio non solo di comportarsi in modo consono a tale convinzione, ma di solito anche di realizzare concretamente il mutamento del proprio aspetto corporeo.
Il transessualismo in questo senso stretto rientra nel novero delle patologie meramente psichiche, e quindi va ben distinto dalle diverse forme di intersessualità, le quali si caratterizzano per uno sviluppo disarmonico della sessualità corporea; talvolta, tuttavia, una condizione di intersessualità fisica si può accompagnare ad un disturbo grave della sfera psichica, incluso il transessualismo.
Allo stato attuale non esiste ancora una spiegazione condivisa del transessualismo, dal momento che diverse ipotesi sono state formulate per spiegarlo; infatti, mentre alcune spiegazioni sottolineano fattori biologici (genetici, ormonali o altro), altre sottolineano fattori psicosociali. Pertanto, anche le terapie attualmente seguite nelle persone adulte vertono o sulla terapia psicologica, orientata ad aiutare il soggetto a superare la condizione transessuale o ad accertare meglio il suo sesso anatomico; oppure - quando non si vedono altre vie per liberare il transessuale dalla sua ossessione - sul cosiddetto intervento di cambio di sesso (sex reassignment) che
consiste in una serie di interventi volti a modificare, per quanto possibile, le apparenze del sesso corporeo tramite la chirurgia e la somministrazione di ormoni, affinché corrisponda meglio al senso soggettivo di identità sessuale del malato. I criteri di ammissione all'intervento o la valutazione del reale beneficio apportato sono tuttavia oggetto di forti controversie tra gli esperti. In tutti i casi, però, l'intervento non muta realmente il sesso della persona che, come precedentemente affermato, non è riducibile né alle sole apparenze corporee, né alla coscienza che se ne ha. Agli effetti canonici, pertanto, nulla muta circa la condizione sessuale del fedele, in base alla trascrizione fatta inizialmente nei registri parrocchiale e diocesano, salvo beninteso errori originari di trascrizione.
Il transessualismo pone problemi di liceità e/o di validità in materia di Vita Consacrata, che comporta l'immissione di un fedele cristiano in uno stato di vita canonico. Per questo motivo essa esige una conoscenza piena per quanto è possibile; una volontà convinta nel decidere, una libertà proporzionata ad una scelta così importante.
Essendo inoltre un modo tipico nella Chiesa di realizzare la vocazione cristiana all'amore, la scelta della vita consacrata richiede nel fedele la matura capacità di fare dono completo di sé per perfezionare in Cristo lo stato di vita assunto.
Per ciò che attiene l'ammissione a un Istituto di Vita Consacrata, i Superiori e le Superiore competenti devono usare la massima prudenza.
Negli Istituti di Vita Consacrata infatti il candidato/a deve offrire se stesso/a totalmente a Dio amato sopra ogni cosa, assumendo il titolo speciale della professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, che comprendono, oltre la povertà e l'obbedienza, anche il voto o vincolo di castità. Questo appunto si configura, secondo le leggi della Chiesa, come dono di sé, in quanto è assunto per il regno dei cieli, è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso: esso comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato. L'atteggiamento ambiguo e anomalo del transessuale non potrebbe essere una limpida testimonianza della castità consacrata.
È opportuno ricordare ai Superiori/e competenti per l'ammissione al proprio Istituto, anche di fronte a eventuali casi di transessualismo, quanto raccomanda il Concilio Ecumenico Vaticano II: "Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca intimamente le inclinazioni più profonde della natura umana, i candidati alla professione della castità non abbraccino questo stato né vi siano ammessi, se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta la debita maturità psicologica e affettiva" (Decr. Perfectae caritatis, n. 12c). Lo stesso vale per le Società di Vita Apostolica, per il fine apostolico che perseguono a nome della Chiesa, per la vita fraterna che conducono, per la perfezione della carità cui tendono ed infine per l'assimilazione agli Istituti di Vita Consacrata. Anche se non confermato con voto o vincolo sacro, il dono totale di sé alla missione della Chiesa esige una chiara identità sessuale, maschile o femminile.
Pertanto, i Superiori competenti nell'ammissione all'Istituto Religioso o ad un Monastero sui iuris o alla Società di Vita Apostolica osservino diligentemente le disposizioni canoniche circa la salute fisica, l'indole e la maturità dei postulanti e dei novizi.
Inoltre, quando da chiari atteggiamenti esterni e su testimonianza degli addetti alla formazione sorge il dubbio prudente circa la presenza di transessualismo, il Superiore faccia effettuare una accurata visita medica e psichiatrica: nel caso che risulti una patologia grave e irreversibile di transessualismo, non può ammettere validamente all'Istituto o alla Società, mentre in caso di dubbio, non gli è lecito ammetterlo, in quanto viene a mancare nel candidato una chiara e piena idoneità.
Ugualmente, il fedele membro di un Istituto Religioso o di una Società di Vita Apostolica o di un Istituto Secolare, che volontariamente si sottopone all'intervento di cambiamento di sesso, per il bene delle anime deve essere espulso dalla casa religiosa, a norma del can. 703 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 498 §§ 1-2 e 551 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; se chierico, incorre nella irregolarità, di cui rispettivamente a quanto disposto nel can. 1044 § 1 n. 3 e can. 1041 n. 5 del Codice di Diritto Canonico o negli impedimenti di cui nel can. 763, 2° riferito al can. 762 § 1, 5° del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Attesa la difficoltà nel districarsi in situazioni tanto varie e delicate, il Sommo Pontefice ha stabilito, fino a diversa
disposizione, di demandare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la soluzione dei casi più sopra considerati, constatato in particolare che il ricorso alla Sede Apostolica per situazioni difficili sembra più ordinario che eccezionale, e che devono essere evitati scandali a motivo dell'applicazione di criteri di giudizio non coerenti ed uniformi.
Al riguardo, per i casi previsti, attese la complessità del problema e la necessità di distinguere esattamente casi di vero transessualismo da forme, concomitanti o meno, di inter-sessualità o di altre patologie psicologiche, si chiede ai Superiori/e competenti che, quando ricorrono a questo Dicastero, si premurino di trasmettere copia dell'intera cartella clinica o, almeno, i documenti attinenti le indagini psicologiche, unitamente agli accertamenti clinici circa l'identità cromosomica nonché la Sentenza del Tribunale, o di Uffici equiparati, relativi alle persone interessate.

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Il testo originale dell'Agenzia è al link: http://www.adista.it/numeri/adista03/adi12/adi12-transessuali.htm
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