CASSAZIONE: TRANS OPERATI MALE, VIA LIBERA AL RISARCIMENTO
IL CASO AD ORVIETO, BASTA CONTESTARE IL FATTO COLPOSO

giovedì 20 maggio 2004 , di ADN KRONOS


I transessuali che decidono di cambiare sesso sottoponendosi ad un intervento chirurgico totale possono chiedere il risarcimento dei danni se l'operazione non e' riuscita bene. A dare il via libera al risarcimento e' la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Anna B., un transessuale di Orvieto che si era sottoposto ''ad intervento chirurgico di cambiamento di sesso'', per diventare donna. L'intervento pero', fatto con una tecnica non routinaria, non era riuscito bene, al punto da impedire ad Anna, nella sua nuova condizione di donna, di ''intrattenere normali rapporti sessuali''.

Un intervento chirurgico riuscito male per il quale il Tribunale di Orvieto aveva condannato il dottore, la Asl e le assicurazioni a risarcire il transessuale con 200 milioni di vecchie lire. Il risarcimento veniva negato al transessuale dalla Corte d'appello di Perugia sulla base del fatto che ''era del tutto carente la prova della pretesa imperizia del chirurgo''. Ma oggi la Cassazione, con la sentenza 9471, ha accolto il ricorso di Anna stabilendo che ''pur gravando'' sul paziente ''l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria'' questo onere ''non si spinge sino alla necessita' di enunciazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilita' professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore''. In altre parole, per ottenere il risarcimento dei danni e' sufficiente che il paziente contesti ''l'aspetto colposo dell'attivita' medica'' secondo le ''cognizioni ordinarie di un non professionista''. Sara' ora la Corte d'appello di Perugia, cui il caso e' stato rinviato, a quantificare il giusto risarcimento per il transessuale operato male.

Secondo la Cassazione, dunque, il transessuale che subisce un intervento sbagliato deve limitarsi a denunciare l'aspetto ''colposo'' dell'attivita' del medico. Diversamente ''si finirebbe per gravare il richiedente di un onere supplementare, quanto inammissibile, quale quello di richiedere, sempre e comunque, un accertamento tecnico preventivo'', mentre e' ''sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attivita' medica secondo quelle che si ritengano essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un neo professionista che, espletando, peraltro, la professione di avvocato, conosca l'attuale stato dei possibili profili di responsabilita' del sanitario''.

La Cassazione dice anche quali devono essere le responsabilita' da denunciare: ''la omessa informazione delle conseguenze dell'intervento, l'adozione di tecniche non sperimentate in luogo di protocolli ufficiali e collaudati (come e' accaduto in questo caso, ndr), la mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica interventistica, oltre ai classici criteri di imprudenza, imperizia e negligenza dell'operatore''. Nel caso in esame, la Suprema Corte evidenzia come ''la domanda iniziale ben contenesse l'indicazione dei profili di colpa accertati poi dalla consulenza specialistica disposta in primo grado''. Pertanto, conclude piazza Cavour, resta accertata la colpa del medico operante della Asl di Orvieto, Giovanni N.. Ora la Corte d'appello perugina dovra' risarcire il transessuale per l'intervento riuscito male.