Settore Nuovi Diritti
Roma, 20 gennaio 2005

Dr. ANTONELLA CINQUE

Presidentessa AIFA

Roma

c.c. Dr. GIROLAMO SIRCHIA

Ministro per la Salute

Roma

 

Oggetto: preparati ormonali per le persone in percorso di transizione ginoandroide e androginoide (Disturbo dell'Identità di Genere)

Gentile Dr. Cinque,

da diversi anni il Settore Nuovi Diritti e il Dipartimento Politiche della Salute della nostra Organizzazione seguono con grande attenzione, assieme alle principali associazioni italiane interessate, le questioni legali e sanitarie legate alla condizione delle persone transessuali.

Siamo pertanto venuti a conoscenza del fatto che i farmaci necessari alle persone in transizione ginoandroide e androginoide sono segnalati da un numero sempre crescente di Unità Operative Farmaceutiche come non prescrivibili a carico del SSN. Tra i motivi di questa esclusione riscontriamo l'interpretazione secondo la quale, per esempio, in caso di conversione androginoide, l'indicazione del Disturbo dell'Identità di Genere (DIG) non è tra le indicazioni previste per la prescrizione dei farmaci estro-progestinici e che, secondo le regole attuali, gli estroprogestinici non possono essere prescritti a persone anagraficamente maschi. In modo speculare lo stesso problema si propone nel caso della prescrizione di farmaci a base di testosterone nella conversione ginoandroide.

Pertanto, tenuto presente che:

  • il DIG è un disturbo da anni conosciuto e classificato sia dall'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision) (ICD-10) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition (DSM-IV) approvato dall'American Psychiatric Association;
  • lo Stato italiano riconosce in modo esplicito sia l'esistenza del DIG, sia l'assunzione a carico del SSN delle cure adeguate già dal 1982, anno di approvazione della legge 14 aprile 1982, n. 164 che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso ed autorizza le modificazioni dei caratteri sessuali, anche mediante trattamento medico-chirurgico;
  • la Corte Costituzionale, nella sentenza del 6-24 maggio 1985, n. 161, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge 164/1982, delineando una nozione di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale deriva una "concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti" e riconoscendo, proprio a proposito del DIG, un concetto ampio del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, che ricomprende non soltanto la salute fisica, ma anche quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la persona in tale ottica, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti;
  • la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (le cui decisioni sono vincolanti anche per lo Stato Italiano) nella sentenza Van Kück v. Germania del 12 giugno 2003 (caso n. 35968/97), dichiarando che "il transessualismo è ampiamente riconosciuto a livello internazionale come condizione medica" per la quale la terapia ormonale e l'intervento chirurgico costituiscono un rimedio terapeutico, ha condannato la Germania sulla base degli articoli 6 ed 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo per aver negato, in sede giudiziaria, il rimborso dei costi del trattamento ormonale e chirurgico alla parte attrice. In particolare, la Corte ha stabilito che il mancato rimborso delle spese mediche (terapia ormonale ed intervento chirurgico) costituisce una "violazione degli obblighi positivi dello Stato" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione con riferimento al "diritto al rispetto della vita privata, e nella fattispecie del diritto all'identità di genere ed allo sviluppo della personalità della parte attrice";
  • la risoluzione del Parlamento europeo n. 1117 del 12 settembre 1989, comma 4 invita "gli Stati membri a prendere le opportune misure affinché i costi del trattamento psicologico, endocrinologico, chirurgico-plastico e estetico per le persone transessuali siano rimborsati dall'assicurazione contro le malattie"
  • * nessun farmaco previsto dai protocolli terapeutici nazionali e internazionali per il trattamento del DIG è specificatamente da Voi autorizzato
  • * proposte di individuare soluzioni rivolte alla C.U.F. attendono ancora oggi inutilmente risposta

Chiediamo che

  • ll DIG sia al più presto inserito tra le indicazioni terapeutiche autorizzate per l'uso dei preparati ormonali necessari nella cura del DIG ginoandroide e androginoide;
  • tutti i preparati ormonali necessari per la cura del DIG ginoandroide e androginoide siano a carico del SSN.

Nell'attesa di un vostro riscontro, distintamente salutiamo

Settore Nuovi Diritti

Maria Gigliola Toniollo

 Dr . Maria Gigliola Toniollo
CGIL Nazionale – Settore Nuovi Diritti
C.so d'Italia, 25 – 00198 Roma
tel. +39 06 84 76 390 – fax +39 06 84 76 337
e-mail: nuovidiritti@mail.cgil.it
www.cgil.it/org.diritti

La presente lettera è stata ideata, discussa e formulata assieme alle associazioni MIT – Movimento di Identità Transessuale, Crisalide Azione Trans, ArciTrans Libellula, Onig e altre, che ne invieranno copia firmata